AVVISO: Si ribadisce che i versamenti annuali di nuova o rinnovata registrazione al portale APE CALABRIA, vanno effettuati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE attraverso la procedura di pagamento (PagoPA, MyPay) accessibile direttamente anche dal portale APE CALABRIA. Ogni altra modalità sarà non valida ed i relativi versamenti effettuati non saranno restituiti..
AVVISO: Si comunica che a causa di improrogabili ed importanti lavori di manutenzione la piattaforma non sarà accessibile dalle ore 08:00 del giorno 28 Agosto 2023 fino a fine intervento. Ci scusiamo per i disagi e vi ringraziamo per la collaborazione.
AVVISO: Ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n.120 "Attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione dei servizi pubblici, si comunica che a partire dal giorno 28 Novembre 2022 sarà consentito l'accesso al portale APE-Calabria esclusivamente tramite credenziali SPID / CIE.
AVVISO: Si comunica che a causa di improrogabili ed importanti lavori di manutenzione la piattaforma non sarà accessibile dalle ore 9:00 del giorno 1 Agosto 2023 fino a fine intervento.
Ci scusiamo per i disagi e vi ringraziamo per la collaborazione.
AVVISO: Si segnalano persistenti criticità nel sistema regionale di protocollazione che coinvolge anche gli APE. E' pervenuta comunicazione di attendere a breve il ripristino della funzionalità del sistema, essendo in corso gli interventi risolutivi. Appena perverrà comunicazione d el superamento del problema da parte del competene servizio, si provvederà ad eliminare il presente avviso in ragione della ripristinata piena funzionalità del protocollo.
AVVISO: Per l'accesso di notai ed altri utenti diversi dai certificatori non è necessaria la registrazione ma bisogna fare riferimento al paragrafo 2.2. della guida on-line.
AVVISO AI CERTIFICATORI
Relativamente al contributo Ape il prossimo 31/12/2023 scade il termine per il versamento dell'annualità in corso (2023). I Certificatori registrati all'elenco saranno quindi disabilitati alla trasmissione degli attestati APE a partire dal giorno 10 Gennaio 2024. Saranno pertanto abilitati alla trasmissione degli APE, esclusivamente i Certificatori in regola con i versamenti dovuti per gli anni di registrazione precedenti e che avranno versato il contributo APE per l'anno 2024 tramite la procedura di pagamento fornita direttamente dal portale APE CALABRIA ed attiva dal 10 Gennaio 2024.
S'invitano pertanto i Certificatori registrati all'elenco di provvedere per tempo a verificare (sul proprio conto corrente) l'avvenuto regolare versamento degli anni precedenti al 2024.
13/04/2022 - "AVVISO AI CERTIFICATORI" - SI INFORMA CHE IL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE APE E' STATO RIPRISTINATO. AGLI APE PRECEDENTEMENTE TRASMESSI E' IN CORSO L'ASSEGNAZIONE DEL REGOLARE PROTOCOLLO IN LUOGO DEL N. 0.
(per una consultazione completa delle caratteristiche del sistema consulta la guida)
APE
APE.0 -
Non riesco a caricare i miei documenti :
l'upload lento oppure si interrompe improvvisamente.Disattivare il firewall di windows ed eventuali antivirus in uso nel pc : Verificare che la dimensione dei file da caricare sia minore di 2MB, utilizzare il browser Google Chrome per l'upload, provare ad effettuare il caricamento durante le ore serali o nelle prime ore del mattino.Tenere conto che la velocita' di upload di una normale ADSL e' molto minore di quella di download. Eventualmente richiedere assistenza. Vai alla pagina contatti.
APE.1 -
Errori durante il caricamento del file CSV (APE emesso fino al 30/09/2015) :
il file CSV non viene caricato dal sistema o ha dimensione maggiore di 1MB.Probabilmente il file CSV non stato generato correttamente : Il file CSV da caricare deve essere generato tramite il foglio Excel scaricabile al link seguente.
Compilare il foglio Excel in ogni sua parte, (attivare le macro se necessario) e poi fare click sul pulsante in fondo alla pagina contraddistinto dalla dicitura "salva, crea file csv ed esci".
APE.2 -
Errore nel caricamento del file CSV (APE emesso fino al 30/09/2015) :
Il file da caricare deve essere in formato CSV.Verificare i seguenti requisiti di sistema : verificare che sul proprio PC sia installato il pacchetto Microsoft Office (versione 2007 o superiore), oppure in alternativa, almeno una delle seguenti suite Open Source, utilizzabili liberamente e gratuitamente con licenza GPL :
Apache Openoffice oppure LibreOffice.
APE.3 -
Impossibile trasmettere l'attestato :
si è verificato un errore di sistema.Verificare che il comune catastale ed il comune di ubicazione dell'edificio siano congruenti : Eventualmente correggere i dati e ripetere la trasmissione. In caso di insuccesso richiedere assistenza.
APE.4 -
Posso annullare un APE già trasmesso?
No, un APE trasmesso non può essere annullato.Se i dati catastali sono corretti basta ritrasmettere un altro APE per lo stesso edificio. Il sistema rileva che l'edificio è già presente in banca dati, e chiede se si desidera effettuare l'aggiornamento.
Il vecchio APE sarà mantenuto nell'archivio storico della banca dati.
APE.5 -
Edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria :
Nel caso in cui l'edificio da certificare sia sprovvisto di impianto termico, si procede secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 del DM 26/06/2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica". Nella procedura per la trasmissione dell'attestato di certificazione dovrà essere caricato, in sostituzione della scheda identificativa dell'impianto, la scansione di una dichiarazione firmata e timbrata dal soggetto certificatore.
APE.6 -
Manca il libretto di impianto e non posso compilare l'attestato :
il libretto di impianto non si trova o non esiste in quanto mai compilato, oppure si tratta di un nuovo edificio.
Cosa trasmetto al suo posto ?L'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 192/05 e s.m.i. prevede che una copia del libretto di impianto debba essere allegato all'attestato di prestazione energetica.
Il soggetto certificatore, fermo restando quanto stabilito dal suddetto comma, ai soli fini della trasmissione dei dati al catasto degli attestati di prestazione energetica della Regione Calabria, per semplicità, trasmetterà solo la scheda identificativa dell'impianto e l'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica.Si ricorda che la compilazione del libretto di impianto/centrale spetta :
all'installatore nel caso di nuovo impianto, impianto ristrutturato o sostituzione del generatore di calore;
al responsabile dell'impianto per gli impianti esistenti (tranne per i quadri dove è diversamente indicato).
Il comma 11 dell'art. 11 del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i., infatti, recita:
"La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46," (D.M. 37/08) " comprensiva, se del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992. Copia della scheda identificativa dell'iimpianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata all'ente competente per i controlli di cui al comma 18. La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento è effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. ..."
Ad ogni impianto deve corrispondere un responsabile che è definito dal D.M. 22/11/2012 e s.m.i. :
"responsabile dell'impianto termico : l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unita' immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unita' immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprieta' di soggetti diversi dalle persone fisiche;"
Si aggiunge, per completezza, che :
l'art. 7 c. 1 del D.lgs 192/05 prevede: 1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente;
la manutenzione va eseguita secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013;
l'art. 15 comma. 5 del D.lgs 192/05 recita "Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro."
Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene che non esistono elementi ostativi alla compilazione della scheda identificativa dell'impianto. Per quanto riguarda l'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica, esso può non esistere solo nel caso che l'impianto sia sconnesso dalla rete di distribuzione del gas e non sia stato predisposto per funzionare con altro tipo di alimentazione (serbatoi di GPL o gasolio o altro combustibile). Solo in questo caso il soggetto certificatore può trasmettere una dichiarazione in tal senso.
APE.7 -
Il sottosistema di generazione non è un generatore a fiamma (per esempio: pompa di calore, gruppo frigorifero, teleriscaldamento, cogenerazione) :
quale modello di libretto di impianto bisogna usare?
Il nuovo modello del libretto di impianto (D.M. 10/02/2014) comprende anche le macchine frigorifere, il teleriscaldamento e la cogenerazione.
Per quanto riguarda l'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica, esso può non esserci nel caso che l'impianto sia sconnesso dalla rete di distribuzione del gas e non sia stato predisposto per funzionare con altro tipo di alimentazione (serbatoi di GPL o gasolio o altro combustibile) oppure nel caso di generatore alimentato a biomassa.
In questi casi il soggetto certificatore può allegare una dichiarazione tal senso.
APE.8 -
Come si reperiscono i modelli di libretto di impianto e dei rapporti di controllo di efficienza energetica?
Il nuovo modello di libretto di impianto e i nuovi modelli dei rapporti di controllo di efficienza energetica sono stati pubblicati con il D.M. 10/02/2014 (G.U 7 marzo 2014 n. 55) e sono entrati definitivamente in vigore il 15 ottobre 2014. Il nuovo libretto di impianto va compilato in occasione della prima manutenzione.
APE.9 -
Il libretto dell'impianto è obbligatorio?
Ai sensi del Decreto del MISE 10 febbraio 2014, "il libretto dell'impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dallo loro potenza termica, sia esistente che di nuova installazione" [ allegato 1 al DM nella sezione "istruzioni per la compilazione del libretto"]
APE.10 -
Il rapporto di efficienza energetica e i controlli obbligatori si applicano agli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica?
Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8 del DPR 74/2013 e dell'articolo 2 del dm 10 febbraio 2014, il rapporto di efficienza energetica ( secondo i nuovi modelli del 2014] e dunque i controlli obbligatori si applicano impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW